Non sono stati, al momento, concessi vantaggi economici di qualunque genere a persone od enti pubblici e privati di importo superiore a € 1000,00
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<p><b>Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 2 – Art. 27</b> – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati<br />
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.<br />
<b>Art. 27</b> – Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari<br />
1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:<br />
a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;<br />
b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;<br />
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;<br />
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;<br />
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;<br />
f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.</p>